
Investigatore Privato a Milano , Detective Privato a Milano, Agenzia Investigativa a Milano, Prezzi Costi | Prezzi Tariffe. Tel.02344223

Investigatore Privato a Milano , Detective Privato a Milano, Agenzia Investigativa a Milano, Prezzi Costi | Prezzi Tariffe.
la tariffa oraria applicata ad una investigazione privata ha un costo che varia da € 50.00 a € 160.00 oltre iva. Tel.39 02344223.
Mentre in Italia, le tariffe di un investigatore privato variano generalmente da 40 a 140 € all'ora. Queste cifre variano in base a diversi fattori.
Investigatore privato a Milano, Bergamo, Venezia, Firenze, Roma, Bologna, Napoli, Palermo, Sassari- Tel.02344223.
Investigatore privato a Milano prezzi
A Milano, le tariffe di un investigatore privato variano generalmente tra 50€ e 160€ all'ora per singolo agente operativo. Il costo finale dipende dal tipo di indagine privata o aziendale, dal numero di detective impiegati, dalla complessità del caso e dai rimborsi spese.
Una panoramica dei costi applicati dalle agenzie sul territorio milanese comprende:
* Spese Aggiuntive:
Oltre alla tariffa base, vanno calcolate l'IVA, eventuali spese sostenute oltre ticket per i mezzi pubblici e un rimborso chilometrico per l'utilizzo dell'auto o della moto (solitamente intorno a 0,70€ al km).
Fattori che influenzano il prezzo:
-Ambito Aziendale: Assenteismo, concorrenza sleale, controllo soci e recupero crediti.
-Ambito Familiare: Indagini per infedeltà coniugale, controllo minori o verifica affidabilità di una persona.
-Difficoltà Logistica: Attività svolte in orari notturni, nei giorni festivi o in aree particolarmente trafficate o complesse comportano spesso una maggiorazione della tariffa.
Per avere una stima reale e precisa, le agenzie offrono quasi sempre consulenze preliminari. Per confrontare più soluzioni, è consigliabile richiedere preventivi gratuiti e personalizzati all'agenzia investigativa Idfox Investigazioni Private dal 1991. Tel.02344223
È legale l'investigatore privato?
Cosa può scoprire un investigatore privato?
Un investigatore privato può raccogliere prove e documentare tutto ciò che è visibile pubblicamente. Questo include pedinamenti, rilievi fotografici e video. Le prove raccolte sono legalmente valide e possono essere utilizzate a tutela di un diritto in sede di giudizio.
Le principali aree di intervento riguardano:
Ambito Privato e Familiare
Infedeltà coniugale: documentare frequentazioni extraconiugali, utilizzabili anche per l'addebito della separazione.
Assegno di mantenimento: verificare se l'ex coniuge percepisce redditi sommersi o convive more uxorio per chiederne la revisione.
Affidamento dei minori: controllare lo stile di vita del genitore e la tutela del minore durante l'affido.
Controllo frequentazioni: verificare l'eventuale coinvolgimento di familiari in sette, dipendenze o cattive compagnie.
Ambito Aziendale e Professionale
Assenteismo e doppio lavoro: documentare la falsa malattia o lo svolgimento di un altro impiego lavorativo durante il congedo.
Concorrenza sleale e violazione del patto di non concorrenza: scoprire se ex dipendenti o soci lavorano per aziende concorrenti sottraendo clienti.
Tutela del patrimonio e recupero crediti: accertare le reali condizioni patrimoniali, i beni mobili/immobili e le fonti di reddito di un debitore.
Controspionaggio industriale e bonifiche: individuare fughe di notizie, furti di brevetti o dispositivi di intercettazione illeciti.
Ambito Legale (Indagini Difensive)
Ricerca di testimoni o prove a supporto della difesa in procedimenti penali o civili.
Antistalking: raccogliere prove per denunciare molestie e minacce.
È legale l'investigatore privato?
Sì, l'attività dell'investigatore privato è legale e regolamentata dalla legge italiana. Per operare, il professionista deve possedere una licenza ufficiale rilasciata dalla Prefettura e rispettare rigorosi limiti di legge per tutelare la privacy e i diritti delle persone coinvolte.
Cosa è legale
Un investigatore privato può essere ingaggiato esclusivamente per tutelare un diritto o un interesse legittimo in sede giudiziaria (es. cause di separazione o tutela aziendale). È possibile:
* Pedinare persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
* Scattare foto e girare video in luoghi pubblici.
* Raccogliere prove e testimonianze da presentare in tribunale.
Cosa è illegale (e costituisce reato)
L'attività investigativa non è una zona franca. Un detective non può in alcun modo:
* Introdursi nel domicilio o in proprietà private altrui senza consenso.
* Intercettare conversazioni telefoniche, chat o comunicazioni digitali.
* Installare microspie o telecamere nascoste in luoghi privati.
* Accedere abusivamente a banche dati riservate o dispositivi informatici.
Validità delle prove
Le prove raccolte da un'agenzia autorizzata hanno valore legale. La relazione investigativa può essere presentata come prova documentale in un processo e l'investigatore può essere chiamato a testimoniare davanti al giudice.
Affidarsi a un investigatore privato abusivo E' ILLEGALE comporta gravi rischi: le prove raccolte illegalmente non saranno utilizzabili in tribunale e si rischia di incorrere nel reato di violazione della privacy. Per approfondire la normativa, puoi consultare il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). In Italia, far seguire una persona è legale solo se affidato a un investigatore privato autorizzato. Pedinare qualcuno di persona o tramite terzi non professionisti è invece un'azione molto rischiosa: se il soggetto si accorge di essere seguito e prova ansia o paura, si rischia una condanna penale.
I rischi del pedinamento "fai da te"
Se decidi di seguire una persona di tua iniziativa o incaricando amici/conoscenti, puoi commettere dei reati, anche gravi:
Reato di molestie (art. 660 c.p.): Si configura se il pedinamento è indiscreto, pressante e arreca disturbo alla quiete della persona.
Reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p. / Stalking): Scatta se i pedinamenti sono ripetuti e generano nella vittima un fondato timore per la propria incolumità o un grave stato di ansia, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita.
CHI SIAMO:
Il titolare dell'agenzia IDFOX ®,S.r.l. è la Dott.ssa Margherita Maiellaro.
La responsabile ha un'esperienza pluriennale nel campo ed ha conseguito una laurea in Giurisprudenza con diritto internazionale presso l'Università Luigi Bocconi.
Da anni si occupa dei rapporti con clienti internazionali ed istituzionali, operanti in svariati settori, quali: informatica; assicurazioni; istituti finanziari; alta moda; infedeltà aziendale; marchi e brevetti; concorrenza sleale; violazione del patto di non concorrenza; tutela delle persone e della famiglia.
Il fondatore dell'agenzia Investigativa Idfox Srl e' Max Maiellaro, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell'omonimo Gruppo AGUSTA SpA, inoltre è stato responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso multinazionali operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, dai marchi e brevetti dalla concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how ed alla tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
Questa è la storia dell'agenzia IDFOX ® International Detectives Agency , ed è il motivo per il quale i nostri clienti ci apprezzano per i risultati e per la riservatezza.
IDFOX Srl International Detectives Fox ® Via Luigi Razza 4 – 20124 – Milano Tel: +39 02344223 (R.A.)
Aut.Gov. n.9277/12B15E Area 1 Pref. Milano
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Voce principale: Investigatore.
Un investigatore privato, in Italia, è un privato cittadino in possesso di una licenza per l'attività di investigatore.
Storia
Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L'attività d'investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1931. La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 prescriveva gli elementi che la domanda dovesse contenere, non regolando però la figura ma demandando al decreto del 1940 l'emanazione di una disciplina più specifica da effettuarsi decreto del Ministero dell'Interno, prevedendo altresì con tale atto l'individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti.
Nel 1989 con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano l'art. 222 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 stabilì che l'autorizzazione all'attività di investigazione privata fosse rilasciata dal prefetto, previo requisito una specifica competenza professionale.[1] Il decreto del Ministero dell'interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l'introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti. Diversi aspetti sono poi stati chiarificati nel vademecum operativo al D.M. 269/2010 emanato con circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011.
Disciplina normativa
La figura dell'investigatore privato è disciplinata sostanzialmente dal:
* regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Titolo IV Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata);
* regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (in particolare gli artt. da 257 a 260);
* decreto del Ministero dell'interno del 1º dicembre 2010 n. 269.
Il decreto ministeriale ha provveduto alla riorganizzazione della disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata e dei requisiti di questi ultimi, introducendo due novità di rilievo:
* il distinguo tra investigatore privato e informatore commerciale;
* la creazione della nuova categoria dell'investigatore dipendente per il quale è prevista una licenza dedicata.
Relativamente al primo punto va segnalato che, come precisato dalla suddetta circolare del Ministero dell'interno del 2011, la netta distinzione tra l'attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest'ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concreti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell'aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.
Le attività esercitabili
L'art. 5 del decreto ministeriale 269/2010 stabilisce la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:[4]
* investigazioni in ambito privato: informazioni richieste da un privato per sua tutela o di un proprio diritto in sede giudiziaria, come ad esempio in ambito matrimoniale (infedeltà coniugale), patrimoniale, (recupero crediti stragiudiziale) familiare (ricerca di persone scomparse);
* investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, ovvero società anche senza personalità giuridica ed imprese, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria; ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore, di contraffazione di prodotti, tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, proprietà industriale, proprietà intellettuale, e beni aziendali in generale, controspionaggio industriale;
* indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l'esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo);
* indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;
* indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice;[5]
* informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, e gli amministratori;
* attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente (es. "buttafuori").
Assumono particolare rilevanza, all'interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell'investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state ora specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l'utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all'attività investigativa di controllo e pedinamento.
Le figure previste
L'art. 4 del D.M. 269/2010 introduce la distinzione tra diverse figure, ognuna con diversi requisiti caratterizzanti ed abilitanti ad una particolare attività.[6] L'allegato G prescrive i titoli richiesti per le rispettive tipologie.
Investigatore titolare
Deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
* a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di laurea in Giurisprudenza oppure almeno triennale nelle seguenti discipline: Psicologia a Indirizzo Forense - Sociologia - Scienze Politiche - Scienze dell'Investigazione - Economia ovvero corsi di laurea equiparati;
* b) aver svolto con profitto un periodo di pratica per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
* c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;
oppure
* aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle forze di polizia italiane (FF.PP.) per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
A tale riguardo si chiarisce - ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno 24 marzo 2011 - che l'esperienza presso le forze di polizia italiane è alternativa ai requisiti previsti dalla lettera b) e c), ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a).
Investigatore dipendente
* a1) diploma di scuola media superiore;
oppure:
* a2) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF. PP. per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro. (fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).
* b) pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare, ex art. di 134 TULPS, da almeno cinque anni;
* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.
Informatore commerciale titolare
* a1) diploma di laurea almeno triennale (Psicologia (indirizzo forense), Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'investigazione, Economia ovvero corsi equiparati);
oppure:
* a2) essere stato iscritto presso il registro delle imprese competente in qualità di titolare d'impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone o di capitali, per almeno tre negli ultimi cinque anni
Informatore commerciale dipendente
* a) diploma di scuola media superiore;
oppure:
* a1) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF.PP. con specifico riferimento a reati in materia finanziaria - per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).
* b) pratica triennale costante presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni;
* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle regioni italiane.
I requisiti richiesti
La licenza
Per poter esercitare è necessario, oltre ad avere i requisiti di cui al DM 1º dicembre 2010 n. 269, possedere una apposita licenza rilasciata dal prefetto, che però è svincolata da limiti territoriali.[7] Al momento della richiesta, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all'art. 5 del decreto del 2010).
Per il rilascio della citata autorizzazione bisogna apposita domanda ai sensi dell'art. 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, previo possesso delle capacità tecniche in relazione ai servizi da esercitare, in assenza dei quali la licenza può esser rifiutata.[8] Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2012, che ha apportato alcune modifiche in tema di investigazioni private, ha anche modificato la durata della validità della licenza, modificando l'art. 13 TULPS, ne ha ampliato la durata da uno a tre anni.[9]
La circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011 esplicativa del D.M. 269/2010, ha stabilito che, in attesa delle direttive di formazione obbligatoria di cui all'allegato G, lett. C del D.M. 269/2010, è comunque obbligatorio, al rinnovo annuale della licenza, dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali.
Per quanto riguarda invece le figure degli investigatori dipendenti, i requisiti sono contenuti nell'allegato G del D.M. 269/2010; la validità della licenza degli investigatori dipendenti è però subordinata a quella dell'investigatore titolare d'istituto.
La formazione professionale
L'obbligo della partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico vige per i titolari licenza da meno di 5 anni. Tali corsi devono rispettare i parametri di cui all'allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 269/2010.[10]
La circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011, esplicativa del D.M. 269/2010, ha chiarito che all'atto del rinnovo della licenza bisogna dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali, secondo quanto stabilito da disposizioni normative.
3
Giorni della conferenza
45
Oratori esperti
500+
Ospiti amichevoli
Oratori

Paul Smith
Sed ut perspiciatis

Olivia Mauro
Ratione voluptatem

Franco De Biasi
Odit aut fugit

Anita Galanti
Accusantium doloremque



